NUOVE MODALITA’ OPERATIVE PER LAMESSA IN ESERCIZIO DELLE UNITA’ D’OFFERTA SOCIALE E LE UNITA’ D’OFFERTA SPERIMENTALI
Con Deliberazione n. 4795 del 28/07/2025 della Giunta Regionale cambiano le modalità operative per la messa in esercizio delle unità d’offerta sociale e le unità d’offerta sperimentali.
Le unità d’offerta sociali della rete regionali sono elencate nell’allegato B della delibera:
- AREA INFANZIA: Asilo Nido, Micronido, Centro Prima Infanzia, Nido Famiglia.
- MINORI: Centro Ricreativo Diurno, Centri di Aggregazione Giovanile, Comunità Educativa, Comunità Familiare, Comunità Educativa Genitori e Figli, Alloggio per l’Autonomia, Alloggio per L’autonomia di tipo Educativo, Alloggio per l’autonomia Genitore Figli, Servizio Educativo Diurno-Centro Educativa Diurno, Servizio Educativo Diurno, Comunità Educativa Diurna.
- PERSONE CON DISABILITÀ: Comunità Alloggio, Centro Socio-Educativo, Servizi di Formazione dell’autonomia per Persone Disabili.
- ANZIANI: Centro Diurno per Anziani, Alloggio Protetto per Anziani, Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.).
Le unità d’offerta sperimentali le unità d’offerta locali sperimentali (art. 13 l.r. n. 3/2008) sono riconosciute e promosse dai Comuni in forma singola o associata e si possono distinguere in:
– sperimentazioni promosse al fine di verificare la validità delle soluzioni organizzative e/o gestionali innovative adottate in vista di una loro stabilizzazione all’interno del sistema regionale delle unità d’offerta sociali;
– sperimentazioni promosse in risposta a specifici bisogni territoriali attraverso l’attivazione di risorse della comunità locale che costituiscono ulteriori opportunità a livello dei singoli territori.
4795 Indicazioni operative per la gestione della rete d’offerta sociale
Ufficio comunicazione preventiva di esercizio e accreditamento.
Ufficio comunicazione preventiva di esercizio e accreditamento si occupa di accogliere le comunicazioni preventive di esercizio, di verificare la completezza e correttezza formale della domanda, di e attivare la vigilanza ATS a conclusione dell’iter valutativo.
L’ufficio si occupa inoltre di emettere, secondo i criteri regionali, i bandi per l’accreditamnto dei servizi socio assistenziali e di istituire gli appositi albi di enti gestori accreditati per ogni tipologia di offerta.
Per avviare una attività che riguardi un servizio socio-assistenziale di quelli indicati da Regione Lombardia bisogna presentare una CPE.
La CPE – ovvero la Comunicazione Preventiva di Esercizio – è stata introdotta da Regione Lombardia con l’articolo 15 comma 1 della legge regionale 3/08.
Tale Comunicazione sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione al funzionamento prevista dalla legge regionale 1/86 che con la stessa legge 3/08 viene abrogata.
La CPE è l’atto indispensabile per l’avvio dell’esercizio delle Unità di Offerta Sociale pubblica e privata e sostituisce a tutti gli effetti l’Autorizzazione al funzionamento.
La CPE abilita l’Ente Gestore, pubblico o privato, ad intraprendere da subito l’attività. La fase di vigilanza dell’ATS sarà la verifica del servizio in esercizio.
La normativa comporta la responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della UDOS, in ragione di quanto dichiarato in sede di presentazione.
Non basta però per operare per conto del servizio pubblico o per stipulare con l’Ente pubblico contratti o convenzioni: in quel caso sarà necessario procedere con l’Accreditamento.
La CPE deve essere presentata in caso di:
- messa in esercizio di unità d’offerta afferenti alla rete sociale, da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l’attività;
- variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni;
- trasformazione di unità d’offerta esistenti, da intendersi come modifica della tipologia dell’unità d’offerta tra quelle individuate dalla Regione;
- trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l’attività, anche quando ciò avviene all’interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell’ente gestore;
- cambiamento del soggetto gestore, anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del terzo settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.
La CPE non deve essere presentata in caso di:
- cambio della persona del Legale Rappresentante o dell’Amministratore del soggetto gestore;
- sperimentazione di un’unità d’offerta innovativa non rientrante nella rete regionale, da concordare con il Comune di ubicazione e Azienda Sociale Cremonese;
- messa in esercizio di attività sociali tra quelle previste dall’art. 3 – comma 2 – della Legge n.3/2008 e non rientranti nella rete regionale;
- cessazione dell’attività.
Il gestore deve, comunque, garantire il rispetto delle Leggi Regionali o Nazionali in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di Sicurezza degli Impianti, di Urbanistica-Edilizia e, nel caso di utilizzo di personale dipendente, il rispetto di quanto stabilito in materia di rapporti di lavoro dalla normativa vigente.
La CPE è presentata, secondo quanto disposto dalla l.r. 3/2008, articolo 15 comma 1, in forma di autocertificazione.
Presentata dal Legale rappresentante dell’Ente Gestore, la CPE deve contenere l’indicazione del soggetto che intraprende l’attività e deve chiaramente indicare:
- la denominazione e la capacità ricettiva dell’unità d’offerta sociale, tra quelle previste nella rete regionale, che si intende mettere in esercizio l’ubicazione dell’unità d’offerta sociale
- il titolo di godimento dell’immobile in cui ha sede l’unità di offerta sociale e che sia compatibile con la destinazione d’uso dello stesso
- la data di inizio attività.
Alla CPE vanno inoltre allegate
- le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi del Legale rappresentante
- la dichiarazione con cui il Gestore attesti il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali.
Si tratta cioè di una autodichiarazione del Gestore che, opportunamente, dovrà essere formulata in termini formali ed esprimersi in termini non generici, per evidenziare che si tratta di un Gestore responsabile ed informato.
Per info:
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